Il Sindaco
Vista la nota pervenuta al protocollo di questo Ente, n. 11945 in data 16.09.2024, da parte del Dipartimento di Prevenzione Area Medica – SSD Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione, dell’ASL Gallura, allegata alla presente, con la quale comunica le valutazioni di rischio sugli esiti delle analisi sulle acque effettuate nei seguenti punti di consegna della rete presso:
- Nicchia contatore via del Giglio n. 1 – località Ottiolu – Budoni (SS)
esprimendone il giudizio sanitario di acqua idonea al consumo umano;
Ritenuto opportuno e necessario procedere alla revoca del precedente provvedimento limitativo dell’uso dell’acqua potabile nel territorio comunale interessato, per l’avvenuto ripristino dei requisiti minimi fissati dalla legge (“rientro a norma per THM”);
Richiamata la propria precedente ordinanza sindacale nr. 20 del 27.07.2024 “Restrizione temporanea all’utilizzo al consumo umano diretto dell’acqua erogata in località Ottiolu di questo Comune”, con cui è stato vietato l’uso alimentare dell’acqua potabile;
Visto l’art. 50, c. 5, del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/2000;
Visto il T.U leggi sanitarie;
Ritenuto urgente provvedere in merito;
ORDINA
La revoca dell’ordinanza sindacale nr. 20 del 27.07.2024 “Restrizione temporanea all’utilizzo al consumo umano diretto dell’acqua erogata in località Ottiolu di questo Comune, per il punto Via del Giglio nr. 1 località Ottiolu, in quanto nella predetta area, il Dipartimento di Prevenzione Area Medica – SSD Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione, dell’ASL Gallura, esprime il giudizio sanitario di acqua idonea al consumo umano, essendo venuti a mancare i motivi che ne avevano imposto l’adozione;
DISPONE
Che la presente ordinanza venga trasmessa:
Di rimettere copia del presente provvedimento a:
Che la stessa venga pubblicata sull’Albo pretorio e sul sito istituzionale, ai sensi del D.lgs. nr. 33/2013, nonché divulgata su ogni canale a disposizione dell’Ente.
INFORMA
Che in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 650 del C.P., si procederà, ai sensi di Legge, con l’applicazione della sanzione amministrative in misura ridotta, relativa alla violazione delle prescrizioni dettate dalle ordinanze comunali in materia di igiene pubblica.
AVVERTE
Che avverso tale ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento all’albo pretorio dell’Ente, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla medesima pubblicazione.