Il Sindaco
Vista la nota pervenuta al protocollo di questo Ente, n. 15183 in data 22.11.2024, da parte del Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione – della ASL Gallura, allegata alla presente, con la quale si comunica l’esito delle analisi sulle acque effettuate dall’ARPAS di Sassari nel seguente punto di consegna della rete:
- Comune di Budoni - Via Nazionale, 151
- Batteri Coliformi (valore rilevato: 0 MPN/100 mL)
- Escherichia coli (valore rilevato: 0 MPN/100 mL)
- Enterococchi intestinali (valore rilevato: 0 ufc/100 mL)
Dato atto che gli esiti analitici del campione sopra richiamato rispettano i limiti fissati dal D.lgs. 23/02/2023 nr. 18 e sono perciò da ritenersi acque potabili idonee al consumo umano;
Ritenuto opportuno e necessario procedere alla revoca dei precedenti provvedimenti limitativi dell’uso dell’acqua potabile nel territorio comunale, per l’avvenuto ripristino dei requisiti minimi fissati dal D.lgs. 18/2023;
Richiamata la propria precedente ordinanza sindacale nr. 38 del 08.11.2024;
Visto l’art. 50, c. 5, del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/2000;
Visto il T.U leggi sanitarie;
Ritenuto urgente provvedere in merito;
ORDINA
La revoca dell’ordinanza sindacale nr. 38 del 08.11.2024 “Restrizione temporanea all’utilizzo al consumo umano diretto dell’acqua erogata nel Comune di Budoni”, con cui si disponeva il divieto di utilizzo dell’acqua erogata dall’impianto di potabilizzazione di Budoni, in quanto nella predetta area, il Dipartimento di Prevenzione Area Medica – SSD Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione, dell’ASL Gallura, esprime il giudizio sanitario di acqua idonea al consumo umano, essendo venuti a mancare i motivi che ne avevano imposto l’adozione;
DISPONE
Che la presente ordinanza venga trasmessa:
Che la stessa venga pubblicata sull’Albo pretorio e sul sito istituzionale, ai sensi del D.lgs. nr. 33/2013, nonché divulgata su ogni canale a disposizione dell’Ente.
INFORMA
Che in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 650 del C.P., si procederà, ai sensi di Legge, con l’applicazione della sanzione amministrative in misura ridotta, relativa alla violazione delle prescrizioni dettate dalle ordinanze comunali in materia di igiene pubblica.
AVVERTE
Che avverso tale ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento all’albo pretorio dell’Ente, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla medesima pubblicazione.