In vigore le nuove prescrizioni antincendio

Dal 1° giugno al 31 ottobre vige, su tutto il territorio regionale, un elevato pericolo di incendio boschivo

Data:

27 mag 2024

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Descrizione

PRESCRIZIONI REGIONALI ANTINCENDIO 2023-2025 - AGGIORNAMENTO 2024.

Premesso che con l’approssimarsi della stagione estiva, la presenza di stoppie, fieno, erbacce o sterpaglie in genere, sia nei centri urbani che nei terreni incolti e/o agricoli o nelle loro immediate vicinanze, lungo la viabilità di competenza comunale e nel perimetro dei centri abitati, rappresenta un grave pericolo per l’incolumità pubblica in quanto aumenta la probabilità di rischio incendio, il Sindaco VIETA nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo, dal 1° giugno al 31 ottobre:

  • a) di accendere fuochi, o compiere azioni che possano provocarne l’accensione;
  • b) utilizzare fuochi d’artificio di libera vendita o lanterne cinesi;
  • c) utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l’innesco di un incendio, di cui all’art. 2 della L. 353/2000;
  • d) di smaltire braci;
  • e) di gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette o qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
  • f) di fermare gli automezzi a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

Nel restante periodo dell’anno, ovvero al di fuori del periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”, sono vietate quelle azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo;

ORDINA

1) Entro il 1° giugno (art. 16 delle “Prescrizioni regionali antincendio” - approvate con delibera di G.R. nr. 11/34 del 30.04.2024) i proprietari ed i conduttori dei terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a:

  • a) ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
  • b) I proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
  • c) I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
  • d) I proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’art. 2 della D.G.R. 11/34 del 30.04.2024, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
  • e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;

2) Nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre (art 12 delle “Prescrizioni regionali antincendio” – approvate con delibera di G.R. nr. 11/34 del 30.04.2024) i proprietari ed i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, nonché delle aree adiacenti a fabbricati appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo possono, sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, procedere all’abbruciamento di stoppie, frasche, cespugli, residui di colture agrarie o di altre coltivazioni, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di incolti, solo se muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalla Ispettorato Forestale competente per territorio;

3) Entro il 1° giugno i rifornitori ed i depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio e di altri materiali infiammabili e combustibili (art. 18 delle “Prescrizioni regionali antincendio” - approvate con delibera di G.R. nr. 11/34 del 30.04.2024), posti al di fuori dai centri abitati, devono rispondere alle norme de criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti di apposita autorizzazione prevista dalla normativa vigente; hanno l’obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, fasce di isolamento larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell’altezza della catasta di materiale stoccato;

4) Entro il 1° giugno, nelle strutture ricettive di cui all’art. 2, della L.R. n. 11 del 11.05.2015 e di cui all’art. 13, della L.R. n. 16 del 28.07.2017, nei condomini, comunioni private, discoteche, locali di spettacolo e intrattenimento, nelle aree extraurbane adibite a parcheggio, ubicati in aree boscate (di cui all’art. 2 delle “Prescrizioni regionali antincendio” – approvate con delibera di G.R. nr. 11/34 del 30.04.2024), o confinanti con aree boscate, cespugliate o arborate, con terreni coltivati o incolti e pascoli, i proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a dare attuazione alle norme di sicurezza antincendio contenute nell’art. 24 della delibera di Giunta Regionale nr. 11/34 del 30.04.2024;

5) Entro il 10 giugno i proprietari, gli affittuari, i conduttori di terreni, giardini, cortili, come pure delle aree adiacenti ai fabbricati, appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, siti all’interno delle aree urbane, sono tenuti ad effettuare un’accurata opera di pulizia da rovi, sterpaglie e materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, compresi quelli vetrosi;

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente provvedimento si rinvia alle “Prescrizioni Regionali Antincendi 2023-2025 - Aggiornamento 2024” approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 11/34 del 30 aprile 2024.

Chiunque avvisti un incendio è tenuto a segnalarlo, perché possa essere organizzata l’attività di spegnimento, telefonando al numero verde 1515 del Corpo forestale e di vigilanza ambientale CFVA o al 112 - Numero unico per le emergenze.

Budoni, 27/05/2024

Il Sindaco - Il Signor ADDIS ANTONIO

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